Diritti morali
Il diritto dell'autore a essere riconosciuto come tale e a opporsi a deformazioni dell'opera: la parte del diritto d'autore che non si può vendere.
Il concetto viene dal francese droit moral ed entrò nella Convenzione di Berna nel 1928. La maggior parte delle leggi europee, compresa quella italiana, riconosce il diritto di paternità e la tutela contro modifiche lesive dell'onore o della reputazione dell'autore. A differenza dei diritti patrimoniali, non sono trasferibili e si può rinunciarvi solo in misura limitata. Gli Stati Uniti li riconoscono appena, a parte una ristretta legge del 1990 sulle arti visive.
Per il software sono per lo più una nota a margine, ma spiegano perché le dedicazioni al pubblico dominio come CC0 rinuncino ai diritti solo «nei limiti consentiti dalla legge». In gran parte d'Europa non si può semplicemente regalare il proprio nome sulla propria opera, per quanto lo si desideri.